Definizione agevolata
Descrizione
Si informano i contribuenti che, in applicazione del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali” approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 25 febbraio 2026 e successive modifiche ed integrazioni, è possibile presentare istanza di adesione anche mediante il portale dedicato.
COME ACCEDERE
L’accesso alla piattaforma avviene a mezzo CIE o SPID, al seguente indirizzo:
Definizioneagevolata.it
CHI PUO PRESENTARE ISTANZA
Le istanze possono essere presentate direttamente dagli interessati, oppure da professionisti (CAF o commercialisti) che, muniti di apposita delega, sono autorizzati ad operare per conto degli assistiti.
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA
La scadenza della presentazione dell’istanza è stata prorogata al 31 ottobre 2026.
QUALI DEBITI SONO DEFINIBILI
Sulla piattaforma sono già presenti i debiti derivanti da avvisi di accertamento emessi dal Servizio Tributi, fino al 31 dicembre 2025 per i quali occorre semplicemente “spuntare” quelli per i quali si vuole aderire.
La definizione agevolata disposta dal Comune di Fondi può riguardare anche i debiti già iscritti a ruolo coattivo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. In questo caso, i relativi importi non sono ancora presenti in piattaforma, ma devono essere acquisiti dal portale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Resta sempre valida la possibilità di compilare il modello cartaceo, rimettendo all’Ufficio il compito di recuperare l’importo del debito dal suddetto portale. I debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 saranno gestiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nell’ambito della c.d. rottamazione quinquies.
La definizione agevolata può riguardare anche le omesse dichiarazioni TARI (2020-2025), gli omessi pagamenti TARI e gli omessi pagamenti IMU per gli anni d’imposta dal 2021 al 2025.
Sulla piattaforma sono già presenti i debiti derivanti da avvisi di pagamento TARI emessi dal Servizio Tributi, fino al 31 dicembre 2025, per i quali occorre semplicemente “spuntare” quelli per i quali si vuole aderire.
Relativamente alle omesse dichiarazioni TARI ed agli omessi pagamenti IMU, occorre inserire autonomamente gli importi nell’apposita sezione. Anche in questo caso, è sempre valida la possibilità di compilare il modello cartaceo, rimettendo all’Ufficio il compito di determinare l’importo.
Per le istanze di definizione agevolata riguardanti gli omessi adempimenti dichiarativi TARI, il contribuente presenta preventivamente l’eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
In caso di contenzioso pendente, il contribuente deve depositare istanza di rinuncia al contenzioso presso la competente Corte di Giustizia, onde evitare la formazione di un giudicato di merito.